CIRCOLARE N. 160 Prot. 8152/2012-06-21 PN (TD/cg) Ai Consigli Regionali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Alle Sezioni Provinciali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ai Componenti il Consiglio Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ai Componenti il Collegio dei Probiviri dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti LORO SEDI Questa circolare è presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp OGGETTO: Il sottosegretario Guerra mantiene l’impegno. Cari amici, Fand e Fish sono state convocate mercoledì 20 alle ore 10,30 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per essere informate sul contenuto della bozza del decreto-legge applicativo dell’art.5 della legge Salva Italia, che tanto ci ha fatto soffrire in questi ultimi mesi per la minaccia di sottoporre l’indennità di accompagnamento ad un tetto di reddito. Come è noto il famigerato art.5 prevede la riforma dell’ISEE, lo strumento fondamentale per il calcolo reddituale utile per accedere alle prestazioni assistenziali. La notizia che da tempo tutti noi aspettavamo finalmente è arrivata: il campo di applicazione dell’ISEE non riguarda l’indennità di accompagnamento, che rimane concessa al titolo della minorazione, l’ISEE infatti si applica solo alle prestazioni sociali agevolate.( Assegno di maternità, Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli, Carta Acquisti) Purtroppo non siamo riusciti ad ottenere che l’indennità e le altre prestazioni economiche non entrassero a fare parte delle voci che servono a stabilire il reddito familiare. Tuttavia per addolcire la pillola sono state previste per le famiglie nelle quali è presente un disabile delle particolari agevolazioni. L’art. 4, del DPCM che rimane la norma fondamentale per il calcolo reddituale, al comma 2, lett. f), continua a comprendere i trattamenti assistenziali a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche. Peraltro, il successivo comma 3 prevede che dal reddito individuale debba essere sottratto fino ad un massimo di 6.000 euro per le spese sanitarie per disabili, le spese per l’acquisto di cani guida e le spese mediche e di assistenza specifica per disabili. Inoltre, il comma 4 prevede una sottrazione dal reddito complessivo di alcune spese o franchigie, tra le quali si segnalano come novità le seguenti: • una franchigia di 3.500,00 euro se nel nucleo familiare ci siano persone con disabilità media per ciascuna di esse; • una franchigia di 5.000,00 euro se nel nucleo ci siano persone con disabilità grave o non autosufficienti per ciascuna di esse; • una ulteriore franchigia di 5.000,00 euro per ciascuna persona non autosufficiente relativa alla spesa sostenuta per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale (nel caso di ricovero la franchigia sarà pari all’ammontare della retta versata alla struttura residenziale che ospita l’interessato). Il decreto esclude tra i disabili medi, nonostante la percentuale di invalidità di riferimento parta dal 67 per cento, gli ipovedenti gravi la cui invalidità arriva fino all’80 per cento. Ho fatto presente l’ errore ed ho ricevuto l’assicurazione che sarebbe stato corretto. Carissimi, non mi sembra il caso di illustrare ulteriormente il contenuto del decreto, che oltre ad essere lungo è anche complesso. Ad ogni buon conto lo allego alla presente, con la speranza che qualcuno particolarmente competente abbia voglia di esaminarlo e di farci pervenire suggerimenti ed osservazioni da utilizzare in occasione della discussione parlamentare, durante la quale il Governo dovrà acquisire i pareri delle Commissioni competenti per materia. Domani si riunirà la FAND per valutare se è il caso o meno di presentare d’intesa con la FISH emendamenti migliorativi del testo. Pur non avendo motivo di fare salti di gioia, ritengo di potere affermare tranquillamente che poteva andare peggio. Ogni risultato va valutato nel contesto e l’attuale a dir poco è drammatico. Cordiali saluti. Il Presidente Nazionale Prof. Tommaso Daniele All.2 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni; Visto l’articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; Visto l’articolo 74, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegno di maternità di base; Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all’articolo 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti; Vista la nota … dell’Istituto nazionale di previdenza sociale di nulla osta sulle attività di competenza previste dal presente decreto; Vista la nota … dell’Agenzia delle entrate di nulla osta sulle attività di competenza previste dal presente decreto; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data…; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del… Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; ADOTTA il seguente regolamento: Articolo 1 Definizioni 1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: “ISEE”: indicatore della situazione economica equivalente; “ISE”: indicatore della situazione economica; “Scala di equivalenza”: la scala di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente decreto; “Prestazioni sociali”: si intendono, ai sensi dell’articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell’articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia; “Prestazioni sociali agevolate”: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti; “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”: prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti: a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; c) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l’acquisto di servizi; “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni”: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni; “Richiedente”: il soggetto che effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata; “Beneficiario”: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata; “Persone con disabilità media, grave e non autosufficienti”: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all’allegato 3, parte integrante del presente decreto; “Ente erogatore”: ente competente alla disciplina dell’erogazione della prestazione sociale agevolata; “DSU”: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all’articolo 9; Articolo 2 ISEE 1. L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. L’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, lettera m), della Costituzione. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari. E’ comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE. 2. L’ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all’articolo 3, come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare. 3. L’ISE è la somma dell’indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell’articolo 4, e del venti per cento dell’indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell’articolo 5. 4. L’ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6 e 7, limitatamente alle seguenti: a. prestazioni agevolate di natura sociosanitaria; b. prestazioni agevolate rivolte a minorenni; c. prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, in presenza di genitori non conviventi con il beneficiario. 5. L’ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito “ISEE corrente” e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all’articolo 8 e secondo le modalità ivi descritte. 6. L’ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all’articolo 9, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate acquisite dal sistema informativo dell’ISEE, ai sensi dell’articolo 10. Articolo 3 Nucleo familiare 1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dai commi seguenti. 2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell’altro coniuge. 3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari diversi esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. 4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell’articolo 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante. 5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato. 6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest’ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. Articolo 4 Indicatore della situazione reddituale 1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell’indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l’insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all’anno solare precedente la presentazione della DSU. 2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i seguenti: a) reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF; b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta; c) ogni altra componente reddituale, anche se esente da imposta; d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; e) assegni mantenimento figli effettivamente percepiti; f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito e buoni spendibili per l’acquisto di servizi se denominati in euro, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a); g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU, di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5% e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell’80 per cento e del 70 per cento; h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all’articolo 5, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale. i) il reddito lordo, convertito in euro al cambio vigente alla data di presentazione della DSU, dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi dell’articolo 3, comma 2. 3. All’ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza: a) l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. Nell’importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli; b) l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne stabilisce l’importo; c) fino ad un massimo di 6.000 euro, le spese sanitarie per disabili e le spese per l’acquisto di cani guida indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo; d) l’importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. e) fino ad un massimo di 2.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi. 4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare: a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di euro 7.000; b) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione di proprietà, una franchigia pari a 5.000 euro, accresciuta di 500 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 7.000; c) nel caso del nucleo facciano parte: i. persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 3.500 euro; ii. persone con disabilità grave o non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.000 euro; d) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all’INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, fino ad un massimo di 5.000 euro inclusivi dei contributi versati, o alternativamente, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l’ammontare della retta versata per l’ospitalità alberghiera, fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 3, lettera a). 5. Nel caso il richiedente sia beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell’ISEE è sottratto dall’ente erogatore l’ammontare del trattamento percepito dal richiedente nell’anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Articolo 5 Indicatore della situazione patrimoniale 1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4. 2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, è considerato in proporzione pari a tre quarti. 3. Il patrimonio immobiliare all’estero è pari a quello definito ai fini dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero di cui al comma 15 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre nell’anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato. 4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all’estero, possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti: a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data riferita al mese di dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, individuata annualmente, previa estrazione, con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; qualora la data individuata fosse antecedente all’acquisto di altre componenti del patrimonio ai sensi del presente articolo, va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, al 31 dicembre; b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU; c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b); d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo; e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali; f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b); g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l’importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto; h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e). 5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza. 6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 5.000 euro. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione reddituale, di cui all’articolo 4. Articolo 6 Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria 1. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore età, l’ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l’ISEE è calcolato nelle modalità di cui all’articolo 7. 2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell’articolo 3. 3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole: a) le detrazioni di cui all’articolo 4, comma 4, lettera d), non si applicano; b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l’ISEE di cui al comma 3, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 1, parte integrante di questo decreto. La componente non è calcolata qualora nel nucleo sia presente un componente per il quale sia stata accertata una delle condizioni di cui all’allegato 3; c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile. Articolo 7 Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o per il diritto allo studio universitario 1. Ai fini del calcolo dell’ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore. c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici; 2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto. 3. [in attesa di verifica da parte del MIUR] Ai fini del calcolo dell’ISEE per le sole prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, in presenza di genitori non conviventi con il beneficiario, il beneficiario medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, ovvero di uno di essi, nel caso ricorra uno dei casi di cui all’articolo 3, comma 3, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: a) il beneficiario risulta residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine in alloggio non di proprietà di un suo membro; b) redditi da lavori dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati non inferiori a 6.500 euro in riferimento ad un nucleo familiare di una persona. Articolo 8 ISEE corrente 1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell’indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa: a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa; b) lavoratori dipendenti a tempo determinato o con contratti di lavoro atipico [dizione più precisa], non occupati alla data di presentazione della DSU, ai quali non sia stato rinnovato il contratto o sia stato risolto il rapporto di lavoro, dopo aver svolto attività della medesima natura per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti il mancato rinnovo o la risoluzione dell’ultimo contratto; c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi. 2. L’ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25% dell’indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi del comma 4, rispetto all’indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell’articolo 4. 3. L’indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all’articolo 9, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti redditi: a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione; b) redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell’esercizio dell’attività; c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito e buoni spendibili per l’acquisto di servizi se denominati in euro, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU. 4. Ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria. 5. Fermi restando l’indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l’ISEE corrente è ottenuto sostituendo all’indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4. 6. Il richiedente l’ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta all’INPS la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3. 7. L’ISEE corrente ha validità due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU. Articolo 9 DSU 1. Il richiedente presenta un’unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all’articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell’anno successivo. 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. E’ comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare. 3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell’INPS, sentita l’Agenzia delle entrate, è approvato il modello tipo della DSU e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione. In sede di prima applicazione, il provvedimento è adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. 4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di: a) un modello base relativo al nucleo familiare; b) fogli allegati relativi ai singoli componenti; c) moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell’ISEE le componenti aggiuntive, di cui all’allegato 2; d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell’ISEE corrente, di cui all’articolo 8; e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui all’articolo 10, commi 6 e 7. I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui al comma 7 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente può presentare una dichiarazione semplificata. 5. Ai soli fini dell’accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante può compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all’articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validità di tale DSU sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell’ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi. 6. La DSU è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell’INPS competente per territorio. È comunque consentita la presentazione della DSU all’INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. 7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autocertificate dal dichiarante: a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza, di cui all’allegato 1; b) l’indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui all’allegato 2, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite; c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza, di cui all’allegato 3, dei componenti il nucleo; d) l’identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all’articolo 5, comma 2; e) le componenti reddituali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b, limitatamente ai redditi diversi da … [contribuenti minimi, nuove iniziative produttive, redditi fondiari a cedolare secca] f) le componenti reddituali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), g), ed i); g) le componenti reddituali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), limitatamente alle prestazioni non erogate dall’INPS; h) l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a) e b); i) il valore del canone di locazione annuo di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a); j) la retta versata per l’ospitalità alberghiera di cui all’articolo 4, comma 4, lettera d); k) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, nonché per ciascun cespite l’ammontare dell’eventuale debito residuo; l) le componenti del patrimonio mobiliare di cui all’articolo 5, comma 4; m) in caso di richiesta di prestazioni di cui all’articolo 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma; n) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalità di cui all’articolo 10, comma 13. 8. Ferma restando la definizione degli indicatori della situazione reddituale e patrimoniale di cui agli articoli 4 e 5, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’INPS e l’Agenzia delle entrate, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell’assetto dei relativi flussi d’informazione, può essere modificato l’elenco delle informazioni di cui si chiede autocertificazione da parte del dichiarante ai sensi del comma 7, nonché può essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati autocertificati. Con il medesimo provvedimento può essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all’articolo 4, comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente può essere rivisto il periodo di validità della DSU, di cui al comma 1 del presente articolo. Articolo 10 Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell’ISEE 1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell’ISEE gestito dall’INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della DSU. La DSU è conservata dai soggetti medesimi per eventuali controlli o contestazioni. L’INPS per l’alimentazione del sistema informativo dell’ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 2. Le informazioni non contenute nella DSU rilevanti per il calcolo dell’ISEE, già presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria, sono trasmesse dall’Agenzia delle Entrate all’INPS. A tal fine l’INPS attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni con l’Agenzia delle Entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati autocertificati. L’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell’ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati autocertificati e dell’inoltro della richiesta da parte dell’INPS. 3. In relazione ai dati autocertificati dal dichiarante, l’Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua negli stessi tempi di cui al comma precedente l’esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo dell’anagrafe tributaria, inclusa la presenza non dichiarata di componenti il patrimonio mobiliare di cui all’articolo 5, comma 4. 4. L’INPS determina l’ISEE sulla base delle componenti autocertificate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. L’attestazione riportante l’ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, sono inviati dall’INPS al dichiarante entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria. Nel caso di richiesta di prestazioni di cui agli articoli 6 e 7, l’attestazione riporta anche il valore dell’ISEE relativo alle medesime prestazioni. L’invio al dichiarante può avvenire anche mediante posta elettronica certificata. L’attestazione può, in ogni caso, essere richiesta da qualunque componente il nucleo familiare, nel periodo di validità della DSU, all’INPS, mediante accesso all’area servizi del portale web o rivolgendosi alle sedi territoriali competenti. 5. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 3, inclusa la presenza non dichiarata di componenti il patrimonio mobiliare di cui all’articolo 5, comma 4, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. 6. Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell’INPS. Il dichiarante può altresì compilare il modulo integrativo, di cui all’articolo 9, comma 4, lettera e), autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso, analogamente a quanto previsto al comma precedente, l’attestazione dovrà riportare anche i dati acquisiti dall’anagrafe tributaria per cui il dichiarante rilevi inesattezze. Con il medesimo provvedimento di cui all’articolo 9, comma 8, sono definite, ai fini della eventuale rideterminazione dell’ISEE, le modalità di acquisizione dei dati in caso di difformità delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo, nonché i tempi per la comunicazione al dichiarante dell’attestazione definitiva. 7. Il dichiarante che trascorsi cinque giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4, non avesse ricevuto da parte dell’INPS l’attestazione di cui al medesimo comma, può autocertificare tutte le componenti necessarie al calcolo dell’ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui all’articolo 9, comma 4, lettera e). In tal caso è rilasciata al dichiarante una attestazione provvisoria dell’ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione di cui al comma 4. 8. In caso di imminente scadenza dei termini per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, di cui al comma 1. L’ente erogatore potrà acquisire successivamente l’attestazione relativa all’ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell’interesse del medesimo. 9. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. L'ente erogatore richiede all'INPS anche le informazioni analitiche contenute nella DSU quando procede, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, all’accertamento dei requisiti per il mantenimento dei trattamenti, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), da esso erogati, nonché quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate. L'INPS rende disponibili le informazioni analitiche o l’ISEE relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda. 10. L’INPS stabilisce procedure per il controllo automatico sulle componenti autocertificate di cui al comma 7, al fine di individuare l’esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante l’interrogazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia del territorio, nonché delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati a tal fine rilevanti. 11. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l’Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 3 sulla presenza non dichiarata di componenti il patrimonio mobiliare, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l’efficacia dei controlli previsti dal comma 13. 12. Ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi dell’attività di accertamento di cui al comma 13, sono autocertificati dal dichiarante gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della DSU. 13. Nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi. 14. Con apposita convenzione stipulata tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all’attuazione delle disposizioni del presente articolo. 15. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei richiedenti, a seguito dell’evoluzione dei sistemi informativi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l’assetto dei relativi flussi di informazione. 16. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l’INPS e per l’Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Articolo 11 Revisione delle soglie 1. L’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ovvero dalla data di cui all’articolo 12, comma 1, è concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 8.500 euro. 2. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore di cui al comma 1 per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario, e l’importo dell'assegno su base annua, ottenuto moltiplicando per tredici l’importo integrale mensile. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia ISE medesima e l’ISE del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 10,33 euro. 3. L’assegno di maternità di base, di cui all’articolo 74, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ovvero dalla data di cui all’articolo 12, comma 1, è concesso alle donne con ISEE inferiore a 16.500 euro. Articolo 12 Disposizioni transitorie e finali 1. A decorrere dal 1 gennaio 2013, ovvero, se successiva, alla decorrenza dei 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’ISEE è rilasciato secondo le modalità del presente decreto. La DSU in corso di validità alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni. 2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell’ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entra la data di cui al comma 1 gli atti normativi necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto. 3. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Allegato 1 Scala di equivalenza I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell’articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti: Numero componenti Parametro 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni per nuclei familiari con figli minorenni: a) 0,2 in caso di tre figli minorenni, 0,35 in caso di quattro figli minorenni, 0,5 in caso di almeno cinque figli minorenni; b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. Allegato 2 Componente aggiuntiva 1. Ai fini del computo dell’ISEE del beneficiario delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, per tener conto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera b), della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario medesimo, per ogni figlio è calcolata una componente aggiuntiva, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità seguenti: a) è calcolato l’ISE, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare; b) le donazioni di cui all’articolo 6, comma 3, lettera c), non entrano nel calcolo di cui alla lettera a); c) l’ISE di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza; d) al valore di cui al punto c) è sottratto un ammontare di euro 9.000; e) se la differenza di cui al punto d) è positiva, tale differenza è moltiplicata per 0,2; se la differenza è negativa, non vi è componente aggiuntiva; f) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l’ammontare di cui alla lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario. Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio secondo le modalità di cui al presente comma, integrano l’ISEE del beneficiario. 2. Ai fini del computo dell’ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per tener conto della situazione economica del genitore non convivente, è calcolata una componente aggiuntiva secondo le modalità seguenti: a) è calcolato l’ISE, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare; b) l’indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3; c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità; d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l’ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario. La componente aggiuntiva, calcolata secondo le modalità di cui al presente comma, integra l’ ISEE del beneficiario della prestazione richiesta, ai sensi dell’articolo 7, comma 2.